Miglioramento delle prestazioni degli istituti di previdenza collettivi o comuni ai sensi dell’art. 46 OPP 2
C – 01/2024 | Versione revisionata | 10.10.2024
In breve
Le comunicazioni C – 01/2024 definiscono quale tasso d’interesse applicato agli averi di vecchiaia negli istituti collettivi e comuni non costituisce ancora un miglioramento delle prestazioni ai sensi dell’art. 46 OPP 2. L’obiettivo di queste comunicazioni, così come dell’art. 46 OPP 2, è dare priorità alla costituzione di riserve di fluttuazione di valore.
Comunicazioni valide (incl. documenti supplementari)
C – 01/2014 | Versione revisionata | 10.10.2024 (disponibile in francese)
Limite superiore per la remunerazione degli averi di vecchiaia secondo l’art. 46 OPP 2 a partire dal 15 ottobre 2025 (disponibile in francese)
Esempi di calcolo per le comunicazioni C – 01/2024 (disponibile in francese)
Articolo nella Previdenza Professionale Svizzera (disponibile in francese)