Passare al contenuto principale

Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine

D – 01/2026 | Prima versione | 22.04.2026

In breve

Le direttive D – 01/2026 precisano le disposizioni dell’articolo 51c LPP e dell’articolo 48i OPP 2, in particolare per quanto concerne i concetti di «vicine», in relazione con le persone giuridiche, e di «importanti», nonché il ruolo del sistema di controllo e di vigilanza. Le direttive sono state redatte in considerazione del rischio particolarmente elevato che le persone vicine possano procurarsi vantaggi non conformi alle usuali condizioni di mercato a scapito dell’istituto di previdenza e dei suoi assicurati.

Direttive valide (incl. documenti supplementari)