Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani 1e a un istituto di previdenza con piani 1e
D – 02/2025 | Prima versione | 18.09.2025
In breve
Le direttive D – 02/2025 precisano le disposizioni legali relative al trasferimento degli averi di previdenza e dei mezzi collettivi da un istituto non-1e a un istituto di previdenza 1e. Oltre a requisiti generali, contengono anche prescrizioni specifiche per diversi motivi di trasferimento (modifica della soluzione previdenziale presso il datore di lavoro, caso di libero passaggio nonché trasferimenti da istituti di libero passaggio).
Direttive valide (incl. documenti supplementari)
Rinuncia al trasferimento nel regolamento
Un istituto non-1e non è legalmente obbligato a effettuare trasferimenti verso un istituto di previdenza 1e.
Per la determinazione al livello regolamentare di una rinuncia al trasferimento, la CAV PP mette a disposizione una formulazione tipo non vincolante. Questa deve essere adattata, se necessario, alle altre disposizioni regolamentari. L’inserimento nel regolamento non è obbligatorio.