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Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale

D – 03/2013 | Versione revisionata | 28.10.2015

In breve

Le direttive D – 03/2013 concretizzano le disposizioni relative all’indipendenza del perito in materia di previdenza professionale e completano il catalogo dei motivi di incompatibilità conformemente all’art. 40 cpv. 2 OPP 2. Al centro vi è il principio secondo cui il perito, nell’esercizio della sua attività, rappresenta esclusivamente gli interessi dell’istituto di previdenza e non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Direttive valide (incl. documenti supplementari)