Passare al contenuto principale

Formazione continua

I periti in materia di previdenza professionale sono soggetti, conformemente alle direttive D – 01/2012 « Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale», all’obbligo di formazione continua.

Registrazione delle attività di formazione continua

La registrazione delle attività di formazione continua avviene tramite un’interfaccia di inserimento centrale messa a disposizione dall’Associazione Svizzera degli Attuari (ASA). Tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati ricevono, su richiesta, un accesso a tale interfaccia al fine di comprovare l’adempimento dell’obbligo di formazione continua.

Contatto per l’accesso

Per la creazione di un accesso, si prega di rivolgersi all’Associazione Svizzera degli Attuari (ASA):

c/o Swiss Re
Mythenquai 50/60
8022 Zürich

Tel. +41 43 285 26 81
sekretariat@actuaries.ch
Associazione svizzera degli Attuari

Registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati

La CAV PP tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati (art. 64a cpv. 1 lett. e LPP). Esistono un registro per le persone fisiche (abilitazione a tempo indeterminato) e un registro per le persone giuridiche (abilitazione limitata a cinque anni), che vengono aggiornati regolarmente.

Richiesta di abilitazione

Chi desidera esercitare in qualità di perito in materia di previdenza professionale necessita di un’abilitazione da parte della CAV PP. I requisiti per l’abilitazione e la procedura di abilitazione sono disciplinati all’articolo 52d LPP e nelle direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale». L’abilitazione può essere richiesta sia da persone fisiche (abilitazione a tempo indeterminato) che da persone giuridiche (abilitazione limitata a cinque anni).

Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

D – 01/2012 | Versione revisionata | 01.01.2023