Fondazioni d'investimento
Disciplinamento legale
Le fondazioni d’investimento sono fondazioni ai sensi dell’articolo 53g capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40) e degli articoli 80 segg. del Codice civile (CC; RS 210). Si tratta di istituti dediti alla previdenza professionale, che si qualificano come persone giuridiche iscritte nel registro di commercio del luogo in cui hanno sede.
Le disposizioni legali vigenti per le fondazioni d’investimento sono sancite negli articoli 53g–53k LPP. Secondo l’articolo 53k LPP, il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a. alla cerchia degli investitori;
b. all’alimentazione e all’impiego del patrimonio di base;
c. alla costituzione, all’organizzazione e allo scioglimento;
d. agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e. ai diritti degli investitori.
Il Consiglio federale ha emanato al riguardo l’ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d’investimento (OFond; RS 831.403.2), che concretizza le prescrizioni legali.
Vigilanza
Le fondazioni d’investimento sono soggette alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP; art. 64a cpv. 2 LPP).
Cerchia degli investitori
Possono essere investitori di una fondazione d’investimento:
a. gli istituti di previdenza professionale e altri istituti esonerati dall’obbligo fiscale, con sede in Svizzera e dediti alla previdenza professionale; e
b. le persone che amministrano gli investimenti collettivi degli istituti di cui alla lettera a, sono sottoposte alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e collocano fondi presso la fondazione esclusivamente per tali istituti.
Gli investitori esteri non possono investire in fondazioni d’investimento, né direttamente né indirettamente.
Patrimonio e gruppi d'investimento
Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento (art. 53i cpv. 1 LPP).
I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri (art. 53i cpv. 2 LPP). In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori (art. 53i cpv. 4 LPP).
Ogni gruppo d’investimento risponde soltanto dei propri impegni (art. 53j cpv. 2 LPP). È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori per altri impegni (art. 53j cpv. 3 LPP).
La fondazione d’investimento opera giuridicamente a suo nome, ma per conto del gruppo d’investimento in questione.
Ufficio di revisione
Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione soltanto le imprese che sono state abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 9 OFond).
Associazione di categoria
Una parte delle fondazioni d’investimento è riunita nella relativa associazione di categoria, ovvero la Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento (https://www.kgast.ch/fr-ch).
L’elenco delle fondazioni d’investimento soggette alla vigilanza della CAV PP è disponibile sul sito Internet della Commissione:
Maggiori informazioni relative al registro UID sono disponibili sul seguente link:
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/costituire-una-pmi/costituzione-d-impresa/registro-idi.html